ATTIVITà

Chi siamo

Il fondo speciale per il volontariato istituito in tutte le regioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 è formato dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 (Fondazioni casse di risparmio) attraverso l'accantonamento annuale di 1/15 degli utili.
Il fondo è destinato al finanziamento delle attività dei Centri di servizio per il volontariato.
Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di gestione composto:

  • da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

  • da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

  • da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

  • da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all´art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

  • da un membro nominato dall´Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

  • da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

I Compiti del Comitato

Il Comitato di gestione resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

L’art. 15 della legge quadro sul volontariato, L. 266 del 1991, stabilisce che presso ogni regione venga costituito un Fondo speciale, proveniente da accantonamenti delle fondazioni bancarie, destinato a far funzionare Centri di Servizio a supporto delle Organizzazioni di volontariato.
Le modalità per la costituzione e gestione dei Fondi sono state stabilite con Decreto del 8 ottobre 1997, emanato dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale.
Ogni fondo speciale regionale è amministrato da un Comitato di gestione, di durata biennale e composto complessivamente da 15 membri.
Le competenze dei Comitati, riconducibili alla gestione del Fondo, possono essere così riassunte:

  • istituire i Centri di Servizio, definendone i criteri per l’accoglimento, la valutazione e la pubblicizzazione delle istanze;

  • promuovere il coordinamento e la collaborazione fra i Centri, oltre che la circolazione e la qualificazione delle esperienze;

  • definire i criteri per il riparto del Fondo e verificare che i Centri non compiano irregolarità di gestione e non svolgano attività in modo difforme dai progetti annuali presentati;

  • nominare un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di Servizio.