ATTIVITà
Chi siamo
Il fondo
speciale per il volontariato istituito in tutte le regioni
ai sensi dell'art. 15 della Legge
11 agosto 1991, n. 266 è formato dagli enti di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del
1990 (Fondazioni casse di risparmio) attraverso
l'accantonamento annuale di 1/15 degli utili.
Il fondo è destinato al finanziamento delle attività dei
Centri di servizio per il volontariato.
Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di
gestione composto:
-
da un
membro in rappresentanza della regione competente,
designato secondo le previsioni delle disposizioni
regionali in materia;
-
da
quattro rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato - iscritte nei registri regionali -
maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati
secondo le previsioni delle disposizioni regionali in
materia;
-
da un
membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
-
da sette
membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all´art.
1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di
cui al successivo comma 7;
-
da un
membro nominato dall´Associazione fra le casse di
risparmio italiane secondo le modalità di cui al
successivo comma 8;
-
da un
membro in rappresentanza degli enti locali della
regione, nominato secondo le previsioni delle
disposizioni regionali in materia.
I Compiti del Comitato
Il Comitato
di gestione resta in carica per un biennio, decorrente in
ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato
previsto per il comitato precedente. I membri nominati in
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato
restano in carica per la durata residua di tempo previsto
per il membro così sostituito. La carica di membro del
comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle
riunioni.
L’art. 15
della legge quadro sul volontariato,
L. 266 del 1991, stabilisce che
presso ogni regione venga costituito un
Fondo speciale, proveniente da
accantonamenti delle fondazioni
bancarie, destinato a far funzionare
Centri di Servizio a supporto delle
Organizzazioni di volontariato.
Le modalità per la costituzione e
gestione dei Fondi sono state stabilite
con
Decreto del 8 ottobre 1997, emanato
dal Ministro del Tesoro di concerto con
il Ministro per la Solidarietà Sociale.
Ogni fondo speciale regionale è
amministrato da un Comitato di gestione,
di durata biennale e composto
complessivamente da 15 membri.
Le competenze dei Comitati,
riconducibili alla gestione del Fondo,
possono essere così riassunte:
-
istituire i Centri di Servizio,
definendone i criteri per
l’accoglimento, la valutazione e la
pubblicizzazione delle istanze;
-
promuovere il coordinamento e la
collaborazione fra i Centri, oltre
che la circolazione e la
qualificazione delle esperienze;
-
definire i criteri per il riparto
del Fondo e verificare che i Centri
non compiano irregolarità di
gestione e non svolgano attività in
modo difforme dai progetti annuali
presentati;
-
nominare un membro degli organi
deliberativi ed un membro degli
organi di controllo dei Centri di
Servizio.
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