MINISTERO
DEL TESORO
DECRETO 8 ottobre 1997.
Modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il
Volontariato presso le regioni.
IL
MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO PER LA
SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n.
266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la
costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di
istituire, per il tramite degli enti locali, Centri di
Servizio a disposizione delle Organizzazioni di
Volontariato, da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l'attività;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in
particolare il titolo III;
Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991,
emanato ai sensi del suddetto art. 15, Comma 3, della legge
11 agosto 1991, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la
solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge
11 agosto 1991, n. 266;
Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga
costituito un unico fondo speciale, cosi' da assicurare una
gestione unitaria delle somme disponibili;
Considerata l'opportunità che gli istituenti centri di
servizio possano essere anche più' di uno in ogni regione,
in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma
che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di
coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi
interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale
delle regioni e degli enti locali;
Decreta:
Art.1
Destinazione delle somme
1. Gli enti
di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356
del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le
somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2,
comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e
casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali,
scelti liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma
precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione
del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio,
all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro
un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le
casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo
art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle
singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre
dalla data di approvazione del bilancio da parte del
Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di
cui al medesimo art. 2, comma 1.
3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è
trasmessa al presidente dell'osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991
e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.
Art.2
Fondo Speciale presso ogni regione
1. Presso
ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo
di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono
contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle
casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali
somme costituiscono patrimonio separato avente speciale
destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse
sono disponibili per i Centri di Servizio di cui all'art. 3
che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le
spese di funzionamento e di attività del Comitato di
Gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di
gestione composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente,
designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali
in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato -iscritte nei registri regionali - maggiormente
presenti nel territorio regionale, nominati secondo le
previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà
sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le
modalità di cui al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di
risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo
comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della
regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni
regionali in materia.
3. Il Comitato di Gestione di cui al comma 2 resta in carica
per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno
successivo alla scadenza del mandato previsto per il
comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di
altri membri cessati nel corso del mandato restano in
carica per la durata residua di tempo previsto per il membro
così sostituito. La carica di membro del Comitato di
Gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attività dei Comitati di
Gestione, nella misura strettamente necessaria per la
copertura delle spese annualmente previste per
l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto,
sono poste a carico dei Centri di Servizio istituiti presso
ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art.15
della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A
tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le
somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle
casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla
contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio.
La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata
presso il comitato di gestione.
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di
gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa
le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed
elegge nel suo seno il presidente.
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri
per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella
regione, ai sensi del successivo art.3. Quando i criteri
prevedono che gli istituenti centri di servizio possono
essere più di uno in considerazione delle diversificate
esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di
coordinamento tra i Centri previste nei criteri medesimi, il
comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse
disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione
tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle
esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri
di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze
preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel
bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano
a diffusione regionale, istituisce con procedimento motivato
i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al
successivo art. 3;
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio
denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui
all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne
pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta
l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati
i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro
degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al
successivo art.3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio
istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo
speciale di cui al presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art.5 e ne
verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi
regolamenti;
g) cancella, con procedimento motivato, dall'elenco
regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di
Servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma
5.
7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto spetta nominare un proprio componente per
ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo
speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni
inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o
dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo
viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio
italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene
conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun
ente o cassa nei due esercizi precedenti. La
medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o
cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete
come risultato del calcolo di cui al presente comma.
8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina
un componente del comitato di gestione individuandolo in un
rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano
contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta
l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione,
gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano
titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma
precedente.
Art.3
Centri di Servizio
1. Gli enti
locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3
della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli
enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente
decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12,
comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato
di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui
all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai
legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto
e il programma di attività dell'istituendo centro di
servizio nonché l'indicazione di chi assume la
responsabilità amministrativa del centro, il quale
sottoscrive l'istanza.
2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il
tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve
essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata
anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione
del ricevimento da parte dell'ente locale interessato.
L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione
dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio
parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla
trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato
di gestione potrà procedere anche in assenza di detto
parere.
3. Il Comitato di Gestione valuta le istanze ricevute alla
luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati
e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di
servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma
6, lettera a), del presente decreto, previo accertamento in
ogni caso che essi siano:
a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della
legge n. 266 del 1991;
b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da
organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria
di esse.
4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da
apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei
soggetti di cui alle lettere a) e È) del comma precedente.
Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3,
comma 3, della legge n. 266 del 1991.
5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del
precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto
dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano
stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I Centri di
Servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga
accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5,
della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo
svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di
volontariato. I Centri di Servizio sono altresì cancellati,
con procedimento motivato del comitato di gestione,
dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2,
qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o
competenza
territoriale in relazione ai Centri di Servizio esistenti,
ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme
dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o
irregolarità di gestione.
Art.4
Compiti dei Centri di Servizio
1. I centri
di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare
l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie
prestazioni sotto forma di servizi a favore delle
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei
registri regionali. In particolare, fra l'altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative
di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché
strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione
di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati
sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Art.5
Funzionamento dei Centri di Servizio
1. Gli enti
e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto
depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun
centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza
comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito
viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale
comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio
prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla
base degli impegni di spesa previsti.
2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e
consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo
raccomandata, al Comitato di Gestione competente per
territorio. I proventi Divenienti da diversa fonte sono
autonomamente amministrati.
Art.6
Disposizioni transitorie
1. Per le
casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente
decreto trova applicazione, per la parte concernente la
destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n.
266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli
enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.
2. La prima segnalazione di cui all' art. 1, comma 2, del
presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno
istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le
casse di risparmio italiane nonché al presidente
dell'osservatorio nazionale per il volontariato di cui
all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima
costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione
è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e),
del presente decreto, è effettuato con riferimento alle
somme destinate al Fondo Speciale dagli enti e dalle casse
di cui all' art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci
consuntivi 1991-92 e 1992-93.
4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera
e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle
somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'
art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi
relativi agli esercizi non presi in considerazione per il
riparto di cui al precedente comma.
Art.7
Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991
1. Il
decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è
sostituito dal presente decreto.
2. Restano validi gli atti ed i procedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8
ottobre 1997
Il Ministro
del tesoro
Ciampi
Il Ministro
per la solidarietà sociale
Turco