Preambolo
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Finalità e oggetto della legge.
1. La
Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la
funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce
l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i princìpi cui le regioni e
le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
Articolo 2
Attività di volontariato.
1. Ai fini
della presente legge per attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte.
Articolo 3
Organizzazioni di volontariato.
1. É
considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o
nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per
le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di
lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la
gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o
i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello
stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o
con queste convenzionate.
Articolo 4
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato.
1. Le
organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi
controlli.
Articolo 5
Risorse economiche.
1. Le
organizzazioni di volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità
giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti
per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre,
in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile,
accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste
dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle
organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice
civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione
delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente
dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo
l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o
analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni del codice civile.
Articolo 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri
per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare
il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento
dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di
cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei
soggetti eroganti.
Articolo 7
Convenzioni.
1. Lo Stato,
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e
capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché
il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso
delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
Articolo 8
Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro
attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente
per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni
né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di
legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini
suindicati.
3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come
modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102,
dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: '1-ter. Con
i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi princìpi e criteri direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a
favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività
siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che
risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla
disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà
essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni,
ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore
a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il
limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un
massimo di lire 100 milioni'.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità
delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Articolo 9
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.
954.
Articolo 10
Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi
regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne
lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per
lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture
pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le
province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla
programmazione degli interventi nei settori in cui esse
operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità
nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di
intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto
previsto dall'art. 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno
delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai
corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni stesse.
Articolo 11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti
amministrativi.
1. Alle
organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle organizzazioni.
Articolo 12
Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal
Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e
delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei
regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale,
dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i
seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far
fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza
della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni,
iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione
dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e
promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i
progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Articolo 13
Limiti di applicabilità.
1. É fatta
salva la normativa vigente per le attività di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione internazionale
allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con
il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre
1972, n. 772.
Articolo 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il
volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2
dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza
nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: <>. 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1
miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al
relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento: <>.
Articolo 15
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti
di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti
che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al
netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di
cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga
destinata alla costituzione di fondi speciali presso le
regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la
funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano
proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui
all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990,
devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1
del presente articolo una quota pari ad un decimo delle
somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica
utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e
2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione
dei princìpi contenuti nella presente legge entro un anno
dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 17
Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste
dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l'organizzazione aziendale.
2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: <>.